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Senza Consenso è stupro.

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Senza Consenso è stupro.

A novembre, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Camera aveva approvato all’unanimità la modifica dell’art. 609-bis del Codice penale, introducendo esplicitamente il principio del consenso libero e attuale nella definizione del reato di violenza sessuale.
Era stato un passaggio importante, atteso da anni. Tuttavia, l’iter al Senato aveva preso una direzione diversa: la proposta presentata dalla relatrice Giulia Bongiorno aveva sostituito il riferimento all’assenza di consenso con quello agli atti sessuali compiuti “contro la volontà” della persona, riportando al centro del dibattito la differenza tra consenso e dissenso.Per le realtà femministe, i Centri antiviolenza e il movimento transfemminista, il punto era rimasto fondamentale: un atto sessuale poteva essere considerato consensuale solo in presenza di un consenso libero, attuale e revocabile. Non presunto, non dedotto, non estorto.
Da anni queste realtà chiedevano che il principio del consenso trovasse un riconoscimento chiaro anche nella legge, affinché chi affrontava un procedimento giudiziario per violenza sessuale potesse contare su una tutela capace di considerare anche le asimmetrie di potere e le diverse condizioni in cui la violenza poteva verificarsi.

La mobilitazione era quindi proseguita per ribadire un principio fondamentale:
SOLO SÌ È SÌ. SENZA CONSENSO È STUPRO.

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